1 . C.I.Pe. CONFEDERAZIONE ITALIANA PEDIATRI STATUTO NAZIONALE Roma 01-03-2007 2
DICHIARAZIONI GENERALI
Art . 1 E’ costituita la Confederazione Italiana Pediatri (C.I.Pe. ) Intesa come sindacato unitario dei medici pediatri.
Art . 2 La CIPe organizzazione libera, autonoma e apartitica, persegue le seguenti finalità: – promuove e sostiene l’unità di tutti i medici pediatri per una rappresentanza sindacale unitaria di tutta la categoria; – coordina l’attività delle Federazioni Regionali, delle Sezioni Provinciali e delle federazioni e sindacati aderenti o associati, sostenendone le azioni sindacali e rappresentative; – promuove tutte le azioni sindacali e le iniziative atte a valorizzare e difendere la professione e la figura del Pediatra ; – Salvaguarda e tutela la dignità e l’immagine del singolo pediatra e della categoria – Stipula gli accordi e i contratti di lavoro nazionali , regionali e aziendali. – Incentiva la formazione permanente, l’aggiornamento professionale e la ricerca scientifica Anche avvalendosi di associazioni ad essa aderenti o dalla stessa riconosciute; – Promuove il dialogo e il confronto con tutte le parti sociali per il miglioramento dell’organizzazione del servizio sanitario pediatrico ; – Ricerca contatti con organizzazioni nazionali ed internazionali per un più efficace inserimento della figura del Pediatra nella società moderna. – Costituisce, con altre associazioni mediche scientifiche o sindacali, giunte e comitati, l’intesa per una più ampia difesa della professione pediatrica.
Art . 3 La CIPe rappresenta i suoi iscritti e la categoria come sindacato unitario: a) presso la FNOMC e O, presso le Federazioni Regionali FNOMC e O , presso gli ordini provinciali e presso le altre associazioni e sindacati medici. b) Presso le autorità centrali e periferiche di Governi, amministrazioni regionali ed aziendali ,ASL ,aziende sanitarie , sindacati e in tutti i casi in cui la sua rappresentanza è richiesta o necessaria. c) Presso la UE, gli stati che vi aderiscono ed anche presso ogni altra organizzazione nazionale ed internazionale.
Art . 4 La sede legale della CIPe è stabilita in Roma .
TITOLO II DEGLI ISCRITTI
Art .5 Possono iscriversi alla CIPE tutti i medici pediatri operanti nella pediatria a qualsiasi titolo e livello in qualità di pediatra ai quali è possibile applicare la ritenuta sindacale, l’iscrizione alla CIPe è subordinata alla approvazione da parte del Consiglio Provinciale ove il pediatra opera o, in mancanza dal consiglio regionale territorialmente competente o in ulteriore mancanza dal Segretario Nazionale o dall’Esecutivo Nazionale .
Art .6 Gli iscritti , sono tenuti ad ottemperare alle disposizioni statutarie e alle deliberazioni emanate dai competenti Organi sindacali, nell’esercizio delle funzioni ad essi attribuite.
Art . 7 La qualifica di iscritto cessa con effetto immediato : – per dimissioni; – per mancato pagamento delle quote associative, previa diffida di pagamento notificata ed inutilmente evasa entro 30 giorni dal ricevimento da parte del Tesoriere Provinciale e/o nazionale – per espulsione, deliberata dai competenti organi regionali e/o nazionali della CIPE, in dipendenza ad atti di indisciplina sindacale quando da essi derivi grave danno all’unità , all’immagine e all’efficienza della Confederazione ed in ogni caso dal momento della notifica dell’atto di espulsione . – I soggetti espulsi non possono, in ogni caso, più fare richiesta di riammissione alla CIPe. TITOLO III ORGANI DELLA CONFEDERAZIONE
Art . 8 La Confederazione si articola in: a) organi centrali; b) organi periferici. TITOLO IV ORGANI CENTRALI DELLA CIPe
Art .9 Gli Organi Centrali della CIPe sono: 1) Il Congresso nazionale (CN); 2) Il Consiglio Direttivo Nazionale (CDN); 3) L’Esecutivo Nazionale (EN) ; 4) Il Collegio Nazionale dei Revisori dei Conti (CRCN); 5) Il Collegio Nazionale dei Probiviri (CPN) ;.
Art . 10 CONGRESSO NAZIONALE (CN) Il congresso Nazionale è costituito dai Consiglieri Nazionali regolarmente eletti dalle rispettive Assemblee Regionali, in rapporto di 1 ogni 30 iscritti o frazione superiore a 16 e dai Segretari Regionali. Fanno parte di diritto del Congresso i componenti degli organi elettivi nazionali,con diritto a un voto ciascuno. E’ consentito che i consiglieri nazionali impossibilitati a partecipare al congresso rilascino regolare delega scritta ad altri consiglieri della stessa Federazione o in mancanza a consiglieri di altra regione , in ragione di una sola delega a persona . Tutti gli iscritti alla CIPe, in regola con le quote associative, possono partecipare al congresso e prendere parola, ma sono esclusi dalle operazioni di voto che sono riservate agli aventi diritto. I tempi ed i modi di intervento al CN vengono indicati precedentemente dall’EN o da chi lo presiede Il congresso e’ ritenuto valido qualunque sia il numero dei componenti presenti purché siano rappresentate almeno la metà più uno delle federazioni regionali
Art . 11 Le attribuzioni del congresso Nazionale sono: – determinare l’indirizzo politico sindacale in rapporto agli scopi della confederazione; – discutere e deliberare in merito all’organizzazione della CIPe; – deliberare sugli argomenti all’ordine del giorno. – Approvare il bilancio consuntivo quadriennale – Eleggere a scrutinio segreto e con votazioni separate i membri dei collegi dei revisori dei conti e dei probiviri, in numero previsto dai successivi articoli. – Approvare eventuali modifiche al presente statuto con maggioranza di due terzi favorevoli, su eventuali proposte di modifica presentate da non meno di tre federazioni regionali, due mesi prima del congresso, o presentate dall’esecutivo nazionale o dal CDN due mesi prima del congresso .
Art . 12 Il Congresso Nazionale è convocato: a) in via ordinaria ogni tre anni dal Presidente, d’intesa con l’Esecutivo Nazionale con lettera raccomandata o altro strumento idoneo documentabile da inviare alle Segreterie regionali almeno 30 giorni prima della riunione. La lettera di convocazione deve contenere l’O.d.G. dei lavori, la sede, il giorno e l’ora dell’inizio dei lavori. b) in via straordinaria in qualsiasi momento: – dal presidente nazionale – su delibera della maggioranza del consiglio nazionale – su richiesta di tre membri dell’esecutivo nazionale. La convocazione viene effettuata con lettera raccomandata o telegramma, o qualunque mezzo idoneo documentabile inviata a tutte le segreterie regionali almeno 20 giorni prima della riunione e con motivato ordine del giorno, sede, giorno ed ora dell’inizio dei lavori.
Art . 13 CONSIGLIO DIRETTIVO NAZIONALE (CDN) Il consiglio direttivo nazionale è composto dai segretari regionali in carica .Ogni Segretario ha diritto ad un voto per la regione e un voto ogni 50 iscritti o frazione superiore a 25. Nel caso in cui il Segretario regionale non può partecipare o si dimette viene sostituito, a cura della Federazione Regionale di appartenenza,con il Vicesegretario o,in mancanza ,con altro componente il consiglio regionale.
Art. 14 Le attribuzioni del consiglio direttivo nazionale sono: – attuare le direttive politico sindacali ed organizzative deliberate dal CN; – provvedere alla ratifica o meno degli accordi nazionali ; – Conoscere ed eventualmente provvedere alla revoca della ratifica di accordi integrativi Regionali e di Aziende ASL stipulati in contrasto con la politica sindacale della CIPe. – Stabilire l’entità e le modalità di pagamento della quota associativa Nazionale; – Esaminare ed approvare il bilancio preventivo e il bilancio consuntivo annuale predisposto dal tesoriere nazionale. – Eleggere a scrutinio segreto e con votazioni separate, i componenti dell’esecutivo Nazionale – Su proposta del Segretario Nazionale o dell’Esecutivo Nazionale nominare i Soci Onorari ed eventualmente le cariche onorarie della Confederazione . – Su proposta dell’E.N. esaminare i bilanci consuntivi inviati dalle Federazioni regionali; – Decidere circa il rimborso spese ed eventuali indennità ai componenti degli organi Centrali della Confederazione compatibilmente con le esigenze di bilancio; – Discutere ed Approvare l’eventuale regolamento applicativo al presente statuto proposto dall’EN . Il consiglio Direttivo Nazionale ha facoltà di nominare commissioni con poteri consultivi, che di volta in volta, si rendessero necessarie per un migliore e più spedito funzionamento della CIPe. Tali commissioni al suo interno individuano un presidente con compiti di relazionare al CDN. A conclusione dei lavori , compiuto l’ adempimento assegnato , la commissione cessa di esistere , salvo richiesta di proroga approvata dall’EN . Il consiglio direttivo nazionale nomina i rappresentanti CIPe, qualora richiesti, presso Istituzioni ed enti pubblici o privati e dove altro siano necessari. Tali rappresentanti possono essere rimossi dall’incarico , su proposta motivata , con delibera votata a maggioranza da almeno due terzi del Consiglio Direttivo Nazionale. Il CDN dura in carica 4 anni .
Art. 15 Il Consiglio Direttivo Nazionale si riunisce almeno una volta l’anno ed immediatamente prima del Congresso Nazionale a cura del Presidente Nazionale d’intesa con il Segretario Nazionale o su richiesta di almeno tre componenti dell’Esecutivo Nazionale o su richiesta di almeno un terzo dei membri del Consiglio Direttivo Nazionale. La convocazione deve avvenire non meno di 15 giorni di preavviso, salvo il caso di comprovata gravità ed emergenza. Le riunioni del Consiglio Direttivo sono valide qualunque sia il numero dei consiglieri presenti , ivi comprese le deleghe scritte ammesse solo nell’ambito di una stessa rappresentanza regionale con un massimo di una delega a persona. 6 Le votazioni avvengono a maggioranza semplice , ogni consigliere vota in proprio con diritto ad un voto , in caso di parità il voto del Presidente Nazionale o , in sua assenza, dal Segretario Nazionale o del Vice Segretario Nazionale Anziano per eta’ ha prevalenza. E’ consentito che i consiglieri regionali impossibilitati a partecipare al congresso rilascino regolare delega scritta ad altri consiglieri della stessa Federazione , in ragione di una sola delega a persona o in mancanza di altri consiglieri della stessa federazione , anche a consiglieri di altre federazioni . Ai consigli possono partecipare Consiglieri di federazione regionali non in regola con i pagamenti delle quote, ma senza diritto di voto. I tempi ed i modi di intervento al CDN vengono indicati precedentemente dall’EN o da chi lo presiede . Il CDN e’ presieduto dal Presidente Nazionale o , in ordine , dal Segretario Nazionale o da un membro indicato a maggioranza dei presenti al CDN .
Art. 16 ESECUTIVO NAZIONALE (EN) L’esecutivo nazionale (E.N.) rappresenta collegialmente la Confederazione ed è composto da 9 (nove) membri fra cui – Il presidente nazionale (PN); – Il segretario nazionale (SN) – Tre vicesegretari nazionali (VSN) – Il tesoriere nazionale (TN) – 3 consiglieri I componenti dell’Esecutivo Nazionale vengono eletti , fra i membri del Consiglio Direttivo Nazionale in carica , a scrutinio segreto e con votazioni separate e durano in carica per 4 anni . L’elezione del presidente nazionale e del segretario nazionale avvengono a scrutinio segreto ed a maggioranza semplice dal CDN. in votazioni separate . L’ elezione dei restanti membri dell’E.N.,da parte del CDN. ha luogo a scrutinio segreto. Vengono eletti i 6 (sei ) candidati che abbiano ottenuto il maggior numero di voti . L’elezione del tesoriere nazionale, avviene a scrutinio segreto e con maggioranza semplice . Nessuna Federazione, qualunque sia la consistenza numerica, può avere in seno all’Esecutivo Nazionale più di 3 componenti . L’esecutivo Nazionale può di volta in volta avvalersi della collaborazione di membri del consiglio direttivo nazionale o anche di semplici iscritti , a seconda delle esigenze organizzative e consultive della confederazione, cui affidare deleghe precise e per un periodo non superiore al rimanente mandato elettorale. L’esecutivo Nazionale si riunisce almeno tre volte l’anno a cura del Presidente d’intesa con il segretario nazionale, oppure ogniqualvolta ne facciano richiesta tre componenti. Nella convocazione va indicato l’odg della seduta e va notificato entro 15 gg dalla seduta con mezzo idoneo e documentabile . Le riunioni sono valide se è presente la metà più uno dei componenti e se tra essi vi sia il Presidente o il Segretario Nazionale. In caso di parità, il voto del presidente , o in sua assenza, del Segretario ha prevalenza. In caso di dimissioni o di sfiducia adeguatamente motivata e votata dai due terzi dei componenti il Consiglio Direttivo Nazionale, nei confronti di uno dei componenti dell’esecutivo nazionale, si procede a nuova nomina mediante votazione segreta nella seduta successiva del Consiglio Direttivo Nazionale. L’EN dura in carica 4 anni .
Art. 17 L’esecutivo nazionale ha le seguenti attribuzioni: – esegue le deliberazioni del congresso nazionale e del consiglio direttivo nazionale – tratta collegialmente con il governo , ove necessario con le regioni anche con singoli membri dell’EN muniti di apposita delega del Presidente o del Segretario Nazionale ; – Tratta con altre organizzazioni politiche nazionali interessate ai problemi politico-sindacali della categoria curandone tutti gli aspetti morali, professionali ed economici inerenti alla stipula di convenzioni e contratti; – Rappresenta la Confederazione alle trattative Nazionali , ed individua ,di volta in volta altri membri della delegazione , la cui esperienza o capacità siano ritenute utili all’espletamento dell’attività della delegazione stessa. – prende e mantiene i contatti con tutte le organizzazioni sindacali nazionali mediche e non; – formula proposte al Consiglio Direttivo Nazionale circa il buon funzionamento delle Federazioni regionali – cura l’organizzazione e la stampa; – cura l’organizzazione del Centro Studi e/o delle Associazioni Culturali di riferimento; – cura l’organizzazione del Centro Servizi ; – individua commissioni e membri cui attribuire funzioni specifiche nell’interesse dei fini istituzionali della CIPe.
Art . 18 L’E.N. opera in stretto contatto con il Presidente Nazionale ed agisce per l’attuazione delle deliberazioni del Congresso Nazionale , del CDN . Ad ogni iscritto o membro è consentita una sola delega. L’E.N. gode di autonomia organizzativa, operativa e decisionale nei compiti specifici che le sono stati attribuiti . L’E.N. autonomamente conferisce , nella prima seduta utile , ai tre vicesegretari, le seguenti deleghe, che costituiscono le attribuzioni o compiti di ogni singolo vicesegretario : 1) delega per la gestione della segreteria organizzativa: responsabilità della segreteria e la corrispondenza, responsabilità operativa del giornale sindacale e della stampa in genere, tenuta dell’archivio , dei registri e verbali delle riunioni, banca dati, informatizzazione e sito WEB, segreteria elettronica. Gestione del Centro Servizi a favore dei pediatri e delle loro famiglie. 2) delega per i rapporti e scambi con le federazioni regionali, e tutti i membri degli organi Centrali e Periferici, iscritti non inseriti , pediatri di comunità , dei servizi , privati ed ospedalieri. Rapporti con la controparte pubblica, enti e sindacati medici e non. Organizzazione Centro Studi . Controllo sul territorio degli aspetti convenzionali ; 3) delega per l’attuazione ed organizzazione di itinerari formativi, corsi di aggiornamento, formazione permanente, modulati agli ACN , organizzazione e coordinamento della Commissione Nazionale per la Formazione Continua , per adempiere allo svolgimento della attività formative degli iscritti. Rapporti, contatti ed iniziative verso terzi , con l’obbiettivo di autofinanziamento, per sopperire ai costi formativi e di ogni altra attività sindacale. La variazione delle deleghe puo’ essere concordata fra i Vice-segretari ed approvata con apposita delibera dall’EN . L’E.N. su richiesta del Segretario Nazionale, propone la discussione dei bilanci consuntivi delle federazioni Regionali al CDN. 8 I membri dell’E.N. , svolgono un lavoro collegiale, coordinato dal Presidente Nazionale e dal Segretario Nazionale, sono in continuo contatto fra di loro , anche via internet e riferiscono annualmente del loro operato all’Esecutivo Nazionale e al CDN. Qualora Esigenze organizzative particolari lo richiedano il numero dei membri dell’EN può essere aumentato fino ad un massimo di tre unità ed i vice –segretari nazionali possono conferire ad altri membri dell’EN apposite sottodeleghe . L’aumento dei membri deve essere stabilito dal CDN , con apposita delibera approvata da almeno 2/3 dei membri presenti alla votazione e solo per il periodo rimanente alla s cadenza del mandato dell’EN.
Art . 19 Il presidente nazionale ha le seguenti attribuzioni; – rappresenta legalmente a tutti gli effetti la Confederazione e ne firma gli atti; – è garante dello statuto; – presiede il CDN , l’Esecutivo Nazionale , l’assemblea nazionale e qualunque commissione ritiene opportuno partecipare ; – vigila sull’attuazione delle delibere degli Organi Centrali della CIPe . – In caso di assenza o impedimento per qualunque causa il Presidente e’ sostituito dal Segretario Nazionale a svolgere le sue funzioni.
Art. 20 Il Segretario Nazionale opera in stretto contatto con il Presidente Nazionale , lo sostituisce in sua assenza o su sua delega in tutti i compiti previsti dall’art.19 , agisce collegialmente con i Vice segretari e con il Tesoriere per l’attuazione delle deliberazioni del congresso nazionale, del CDN e dell’esecutivo nazionale. Coordina e verifica il corretto espletamento dei mandati e delle deleghe attribuite ai vice-segretari o a qualunque altro iscritto . Il segretario nazionale ha inoltre il compito di curare agli aspetti organizzativi della Confederazione, mantenere costanti i contatti e gli scambi tra le federazioni regionali stesse e tutti i membri degli organi centrali e periferici . Cura la tenuta dei registri e dei verbali delle riunioni del Congresso nazionale, Consiglio direttivo e dell’Esecutivo Nazionale o ne da delega ad un altro membro dell’E.N. o del CDN. In caso di assenza od impedimento le funzioni di segretario nazionale sono svolte dal vicesegretario più anziano di età. Il Segretario Nazionale può proporre all’EN la discussione del bilancio consuntivo delle singole Federazioni regionali e delle singole SP su segnalazione di almeno il 10% degli iscritti. D’intesa con l’EN , provvede al deferimento al collegio Nazionale dei Probiviri di iscritti, ricoprenti cariche anche a livello nazionale ,regionale e provinciale, qualora siano ravvisati atti di indisciplina sindacale o lesivi della Confederazione.
Art. 21 I vicesegretari ed i consiglieri concorrono collegialmente con il segretario all’attuazione dei compiti di segreteria nazionale e collaborano con il segretario all’attuazione dei compiti di segreteria nazionale e collaborano con il segretario alle incombenze ad esso affidate. In particolare i Vicesegretari coordinano l’attività del Sindacato nei rispettivi mandati e deleghe curandone altresì il collegamento, l’informazione e l’immagine interregionale.
Art. 22 Il Tesoriere Nazionale ha le seguenti attribuzioni : – cura la tenuta dei libri contabili della Confederazione ; 9 – provvede alla riscossione delle quote di iscrizione alla Confederazione dovute dalle singole Federazioni Regionali in rapporto al numero dei propri iscritti, dette quote debbono pervenire al Tesoriere Nazionale con versamento semestrale , salvo diverse disposizioni , per comprovati motivi , del Consiglio Direttivo Nazionale – provvede a redigere annualmente il bilancio consuntivo da sottoporre all’esame del Collegio Nazionale dei Revisori dei Conti ed il bilancio preventivo entro la fine di marzo dell’anno successivo. – Provvede ed è responsabile dei pagamenti e della legittimità delle spese di competenza della Confederazione; – Provvede all’apertura di conti corretti presso banche e/o amministrazioni postali, con facoltà di delega anche al PN e/o al SN . – Propone all’EN ed al CDN,per le necessarie delibere,l’entità delle quote associative annuali. – E’ responsabile dei problemi economici previdenziali degli iscritti alla CIPe Il Tesoriere Nazionale ha l’obbligo di segnalare all’Esecutivo Nazionale e al Consiglio Direttivo Nazionale le Federazioni regionali morose o qualsiasi comportamento e inadempienza amministrative scorretti delle singole federazioni .
Art 23 Il collegio Nazionale dei revisori dei Conti (CNRC) è composto da tre membri effettivi eletti dal Congresso Nazionale. I componenti del Collegio durano in carica quattro anni e sono rieleggibili. Essi non possono ricoprire cariche nell’Esecutivo Nazionale. Presidente del collegio è il membro che ha ottenuto il maggiore suffragio ed in subordine il più anziano di iscrizione. I componenti del Collegio possono prendere parte ai lavori del Consiglio Direttivo Nazionale qualora ne sia richiesta la presenza , ma senza diritto di voto. Sono membri supplenti i primi 2 non eletti che subentrano in caso di dimissioni o per qualsiasi altra motivata causa .
Art . 24 Il collegio Nazionale dei revisori dei Conti ha le seguenti attribuzioni: – controllare l’andamento del bilancio della Confederazione, la regolarità amministrativa della tesoreria Nazionale; – riferire annualmente al Consiglio Direttivo Nazionale e ogni quadriennio al Congresso Nazionale il risultato della sua opera , proponendo o meno l’approvazione del bilancio predisposto dal Tesoriere Nazionale.
Art . 25 Il collegio Nazionale dei Probiviri (CNPV) è composto da tre membri effettivi eletti dal Congresso Nazionale. I componenti del Collegio durano in carica quattro anni e sono rieleggibili. Presidente del collegio è il membro che ha ottenuto il maggiore suffragio ed in subordine il più anziano di iscrizione. I componenti del Collegio possono prendere parte ai lavori del Consiglio Direttivo Nazionale o dell’EN qualora ne sia richiesta la presenza , ma senza diritto di voto. Sono membri supplenti i primi 2 non eletti che subentrano in caso di dimissioni o per qualsiasi altra motivata causa .
Art . 26 Il Collegio Nazionale dei Probiviri ha le seguenti attribuzioni: 10 – esaminare e giudicare in seconda istanza su ricorso avverso deliberazioni dei Collegi dei Probiviri Regionali atti di indisciplina di iscritti, tentativi di disgregazione di Federazioni Regionali o di Sezioni provinciali e/o qualsiasi atto lesivo degli interessi e della dignità della confederazione; – esaminare e giudicare in prima istanza eventuali deferimenti richiesti dal SN o dall’EN , in seconda istanza eventuali ricorsi presi in prima istanza di singoli iscritti o anche di Membri ricoprenti cariche nazionali , per atti di indisciplina o qualsiasi atto lesivo degli interessi, dell’unita’ e della dignità della Confederazione; – annullare o aggravare le precedenti sanzioni; – può adottare i seguenti provvedimenti: l’assoluzione il richiamo la diffida la censura la sospensione l’espulsione Avverso le delibere del Collegio dei Probiviri Nazionale, è ammesso ricorso motivato da gravi procedure formali o dal riesame di atti importanti non prodotti precedentemente, entro 30 giorni allo stesso organismo . Il Presidente del CNPV esaminati i nuovi atti, sentito l’EN, può riconvocare il CNPV per il riesame dei provvedimenti adottati ,che restano comunque in vigore salvo diversa determinazione , in seconda istanza, del CNPV.
Art . 27 I membri del Consiglio Direttivo Nazionale , del collegio dei revisori dei conti e del collegio dei Probiviri durano in carica quattro anni e sono rieleggibili. I membri dei suddetti organismi possono essere sostituiti durante il quadriennio . In carenza od impedimento per qualsiasi ragione, di uno o più membri del Consiglio Direttivo Nazionale , del Collegio dei revisori dei conti e del Collegio dei Probiviri si procederà alla sostituzione con colui che nelle elezioni riguardanti lo stesso collegio ha ricevuto il maggior numero di suffragi tra i non eletti per il restante periodo elettivo. I membri dell’esecutivo nazionale possono essere sostituiti durante l’espletamento del loro mandato per dimissioni o a seguito di delibera di sfiducia del Consiglio Direttivo Nazionale votato da due terzi dei componenti. TITOLO V ORGANI PERIFERICI DELLA CIPe
Art .28 Gli organi periferici della CIPe sono i seguenti: – Federazioni Regionali (FR) – Sezioni Provinciali (SP) – Sezioni di Ausl e/o di Distretto o Similari (SA).
Art . 29 11 FEDERAZIONI REGIONALI (FR) Le federazioni Regionali hanno il compito di: – Promuovere e coordinare le sezioni provinciali della regione di appartenenza. – Stabilire e mantenere i rapporti con le autorità politiche regionali e fungere da sostegno e sussidio delle sezioni provinciali con la parte pubblica ad ogni livello e con le Aziende ASL. – Stabilire e mantenere rapporti con gli organi centrali della Confederazione, con l’obbiettivo di perseguire le finalità politico sindacali comuni . E’ facoltà delle Federazioni Regionali intraprendere per questioni regionali o provinciali, azioni sindacali autonome, previo parere favorevole del Esecutivo Nazionale che in tal caso si impegna a fornire aiuto ed assistenza nei modi ritenuti più opportuni.
Art . 30 Gli Organi delle Federazioni Regionali sono: – Il Segretario Regionale (SR) – l’Assemblea Regionale (AR) – il Consiglio Direttivo Regionale (CDR) – l’Esecutivo Regionale (ER) – il Collegio Regionale dei Revisori dei Conti (CRRC) – il Collegio Regionale dei Probiviri (CRP)
Art . 31 L’ assemblea Regionale è costituita dagli iscritti alla CIPe delle rispettive regioni in regola con i versamenti delle quote associative. L’assemblea regionale ha le seguenti attribuzioni: – dibattere gli indirizzi e le direttive generali di politica sindacale, purchè non in contrasto con le direttive e gli indirizzi nazionali. – deliberare in ordine a problemi politici ed organizzativi regionali; – discutere e deliberare su problemi e argomenti all’ODG; – approvare il bilancio consuntivo regionale; – eleggere a scrutinio segreto il Collegio dei Revisori dei Conti e dei Probiviri regionali. L’assemblea Regionale si riunisce in via ordinaria ogni anno, in via straordinaria in qualsiasi momento, su richiesta del Segretario Regionale o di almeno un terzo dei membri del Consiglio Direttivo Regionale. Le convocazioni devono essere effettuate dal segretario Regionale, con lettera semplice o con qualsiasi mezzo documentabile, con specifico ordine del giorno, con almeno 10 giorni d’anticipo, salvo casi comprovati di emergenza. Tutti gli iscritti in regola hanno diritto di parola e di voto. L’assemblea è valida qualunque sia il numero dei partecipanti. Le deliberazioni sono prese a maggioranza semplice dei votanti.
Art . 32 Il Consiglio Direttivo Regionale è composto da: – i Segretari Provinciali che ne fanno parte di diritto; – un Consigliere regionale eletto ogni 25 iscritti per singola provincia ,sino al massimo di tre consiglieri per singola provincia . 12 Le attribuzioni del Consiglio Direttivo Regionale sono: – attuare le disposizioni e le direttive emanate dagli Organi Centrali della Confederazione e le direttive e deliberazioni dell’assemblea regionale ; – promuovere iniziative e provvedimenti sul piano regionale per conseguire le finalità previste dallo Statuto Confederale; – deliberare gli impegni di spesa , stabilire entità e modalità di pagamento delle quote associative regionale e l’entità e modalità dei rimborsi spese ai direttivi compatibilmente con le risorse disponibili del sindacato a livello regionale , fatta salva la quota nazionale dovuta in ogni caso alla tesoreria nazionale ; – eleggere nel proprio seno i Consiglieri Nazionali ed i membri del CDN cosi’ come previsto dal presente statuto ; – eleggere nel proprio seno l’ER con votazioni separate ; – nominare i suoi rappresentanti presso Enti , Associazioni e/o Istituzioni Regionali. Il Consiglio Direttivo Regionale si riunisce almeno 2 volte all’anno e tutte le volte che il segretario regionale lo ritenga opportuno, oppure su richiesta di almeno un terzo dei suoi componenti. Il Consiglio Direttivo Regionale si riunisce a cura del vicesegretario in caso di impedimento del segretario ed entro 15 giorni dalla eventuale dimissione per sua sostituzione con nuove elezioni. Le riunioni sono valide con la presenza di almeno un terzo dei componenti del CDR . Sono valide le deleghe , con al massimo una delega per partecipante.
Art . 33 L’Esecutivo Regionale (ER) è composto dal Segretario Regionale, dal Vicesegretario e dal Tesoriere Regionale . L’Esecutivo Regionale ha i seguenti compiti: Rappresenta la CIPe a tutti i livelli in sede regionale , nonche’ in sede provinciale laddove non e’ possibile istituire i relativi organismi statutari ; cura l’esecuzione delle delibere assembleari regionali e del Consiglio Direttivo Regionale, nonché le disposizioni degli Organi Centrali della CIPe; Mantiene i contatti con le organizzazioni sindacali regionali mediche e non, nonché cura e mantiene tutti gli aspetti morali e professionali , inerenti l’attività pediatriche del territorio regionale . provvede al coordinamento della formazione ed aggiornamento permanente dei pediatri, in stretto collegamento con la Vicepresidenza Nazionale delegata alla formazione. Cura l’organizzazione delle strutture periferiche regionali a norma dei precedenti articoli del presente statuto. Secondo necessità può cooptare membri nel Direttivo Regionale e / o nell’ER indicando al momento della nomina se con diritto di voto o senza .
Art . 34 Il Segretario Regionale fa parte di diritto del Consiglio Direttivo Nazionale della CIPe. Convoca e presiede l’Assemblea Regionale secondo norme statutarie. Cura la tenuta del registro dei verbali delle assemblee regionali, anche con delega specifica ad uno dei membri del CDR o dell’ER . 13 Rappresenta la CIPe a tutti gli effetti in sede regionale, nonché in sede provinciale laddove non è possibile istituire relativi organi statutari , tratta con gli organi istituzionali politici e sindacali regionali in stretto collegamento con l’esecutivo regionale e nazionale. Aggiorna semestralmente la posizione degli iscritti, comunicandole all’EN e in accordo con il Tesoriere Regionale, coordina ed effettua i versamenti alla tesoreria nazionale. Il Vicesegretario Regionale collabora collegialmente con il Segretario e lo vicaria o sostituisce in caso di assenza o di impedimento. Il Tesoriere Regionale ha i seguenti compiti: Cura la tenuta dei libri contabili della Federazione Regionale Provvede alla riscossione delle quote delle sezioni Provinciali e al pagamento delle quote Nazionali; Provvede a redigere annualmente il bilancio consuntivo della Federazione da sottoporre al Collegio dei Revisori dei Conti; Provvede ad un bilancio di previsione da sottoporre annualmente al Consiglio Direttivo Regionale Provvede alla apertura e chiusura di conti correnti presso banche con facoltà di delega anche unitamente al SR o ad altro membro dell’ER. L’ER può delegare anche il SR all’apertura di un conto corrente intestato alla Confederazione regionale per compiti istituzionali .
Art . 35 Il Collegio Regionale dei Revisori dei Conti è composto da 3 membri eletti dall’Assemblea Regionale. Presidente ne è il membro che ha ricevuto il maggior numero di suffragi. Il Collegio dei Revisori ha le seguenti attribuzioni: Controllare in qualsiasi momento l’andamento del bilancio regionale e la regolarità amministrativa della tesoreria regionale ; Riferire annualmente al Consiglio Direttivo Regionale il risultato della sua opera, proponendo o meno l’approvazione del bilancio. I membri del Collegio possono prendere parte ai lavori del Consiglio Direttivo Regionale, qualora ne sia richiesta la presenza, ma senza diritto di voto.
Art . 36 Il Collegio Regionale dei Probiviri, è composto da 3 membri eletti dall’Assemblea Regionale. Presidente ne è il membro eletto col maggior numero dei voti o in caso di parità di voti , il più anziano d’età . Il Collegio Regionale dei Probiviri ha il compito di esaminare e giudicare eventuali atti di indisciplina e atti lesivi degli interessi e dignità della CIPe, compiuti dai singoli iscritti alla Federazione. Il deferimento al CPR può essere fatto da uno dei membri dell’ ER o del CDR . I provvedimenti che il Collegio può adottare sono: l’assoluzione il richiamo la diffida la censura la sospensione 14 l’espulsione Avverso le delibere dei Collegio dei Probiviri Regionale, è ammesso ricorso entro 30 giorni dalla comunicazione del provvedimento al Collegio Nazionale dei Probiviri. I membri del Collegio dei Probiviri possono prendere parte ai lavori del Consiglio Direttivo Regionale , sempre qualora ne sia richiesta la presenza , ma senza diritto di voto
Art . 37 I membri del Consiglio direttivo e dei collegi dei Revisori dei Conti e dei Probiviri durano in carica 4 anni e sono rieleggibili. I membri dei suddetti organismi possono essere sostituiti durante il quadriennio per dimissioni o sfiducia dai primi dei non eletti che in ogni caso hanno la funzione di membri supplenti . In caso di carenza o assenze ripetute ed ingiustificate o il venir meno per qualsiasi ragione di uno o più membri dei suddetti organismi , si procederà alla sostituzione con colui che nelle elezioni rispettivamente del CDR o del CRRC o del CRP ha ottenuto il maggior numero di voti fra i non eletti. I membri dell’Esecutivo Regionale possono essere sostituiti durante l’espletamento del mandato triennale per dimissioni o a seguito di delibera di sfiducia del Consiglio Direttivo Regionale a maggioranza di due terzi dei suoi componenti.
Art 38 La sede legale delle Federazioni Regionali è quella dove risiede il Segretario Regionale in carica .o su sua indicazione qualunque altra sede , purche’ nella stessa regione
Art . 39 SEZIONI PROVINCIALI Le Sezioni Provinciali hanno il compito di organizzare, coordinare e gestire i rapporti con le rispettive ASL , Distretti e/o strutture similari , con le Federazioni Regionali, curare gli aspetti tecnico- amministrativi e culturali degli iscritti in sede provinciale. Condizione necessaria per la formazione di una sezione provinciale è che sia composta da almeno 1 iscritto salvo deroghe approvate dall’EN.
Art . 40 Gli organi della Sezione Provinciale sono: 1) L’assemblea Provinciale (AP) 2) Il Consiglio Direttivo Provinciale (CDP) 3) L’esecutivo provinciale (EP) 4) L’assemblea di ASL e/o distretto o struttura equipollente.(AS) 5) Il Consiglio Provinciale dei Probiviri (CPP) 6) IL Consiglio Provinciale dei Revisori dei Conti (CPRC) 1. L’Assemblea Provinciale e’ costituita dagli iscritti alla Confederazione, operanti nella provincia , in regola con le quote associative. L’Assemblea Provinciale discute, delibera gli argomenti all’ODG, concernenti la politica sindacale locale e regionale , purchè non in contrasto con le direttive nazionali . Elegge a scrutinio segreto , ogni quattro anni , i membri dei Collegi Provinciali dei Probiviri e dei Revisori dei Conti . 15 L’Assemblea si riunisce in via ordinaria ogni anno ed in via straordinaria in qualsiasi momento su richiesta del Segretario Provinciale o di almeno un terzo dei membri del Consiglio Direttivo Provinciale. Le convocazioni devono essere effettuate dal Segretario Provinciale con lettera od altro mezzo documentabile, inviata agli iscritti con specifico ODG, data ora e luogo con almeno 10 giorni di anticipo, salvo comprovata urgenza. L’assemblea è valida qualsiasi sia il numero dei presenti. Le deliberazioni vengono prese a maggioranza semplice. 2. Il Consiglio Direttivo Provinciale è costituito dal Segretario Provinciale che lo presiede ed 1 consigliere Provinciale per ogni ASL o Distretto o struttura minima sanitaria a livello provinciale , preventivamente individuata dal CDP ed approvata dall’EN ed 1 Consigliere Provinciale ogni 20 iscritti per struttura minima . Il Consiglio Direttivo Provinciale , attua le direttive e le deliberazioni dell’Assemblea Provinciale, delle Federazioni Regionali e degli organi centrali della Confederazione, accetta le adesioni dei nuovi iscritti, promuove ed attua iniziative e provvedimenti tendenti a conseguire i fini previsti dallo statuto CIPe, mantiene rapporti con il locale Ordine Provinciale dei Medici con le organizzazioni sindacali locali di categoria e con le associazioni provinciali . Segnala al Collegio dei Probiviri provinciali eventuali atti di indisciplina da parte degli iscritti per provvedimenti di competenza. Il Consiglio Direttivo Provinciale, si riunisce almeno 2 volte l’anno o tutte le volte che il segretario lo ritenga opportuno o su richiesta di almeno un terzo dei suoi componenti. Il Consiglio Direttivo Provinciale elegge a scrutinio segreto il Segretario Provinciale , il Vicesegretario che lo coadiuva collegialmente e lo vicaria in caso di assenza od impedimento ed il tesoriere provinciale . Il Segretario Provinciale rappresenta in sede provinciale la Confederazione a tutti gli effetti e fa parte di diritto del Consiglio Direttivo Regionale.
Art . 41 Qualora in una regione sia costituita una sola Sezione Provinciale, questa assume la connotazione statutaria di Federazione Regionale. All’atto di costituzione di altra Sezione Provinciale,tale connotazione decade e prendono atto in toto le vigenti norme statutarie. Qualora una Sezione Provinciale fosse formata da meno di 10 iscritti, la funzione gestionale della stessa viene assunta dal solo segretario, coadiuvato dal tesoriere provinciale. E’ comunque possibile aggregare una o più province vicine e della medesima Federazione Regionale, qualora dette province prese singolarmente non raggiungessero il numero minimo di 10 iscritti. In tal caso con il consenso della Federazione Regionale, le due province costituiscono una sola assemblea, ed eleggono di norma, i loro rappresentanti, tenendo presente che la carica di Segretario e di Vicesegretario non possono coesistere nella stesa provincia.
Art . 42 I membri del Consiglio Direttivo Provinciale, durano in carica 4 anni e sono rieleggibili. Nel caso di carenza di qualsiasi carica, per la sostituzione , valgono le norme vigenti dei Consigli Regionali.
Art . 43 16 Per ogni Distretto o Struttura analoga o equivalente sanitaria minima , presente a livello di ASL o struttura sanitaria analoga a livello provinciale , ogni anno e’ indetta una assemblea degli iscritti che ogni 4 anni elegge il proprio fiduciario che farà parte automaticamente del Consiglio Direttivo Provinciale . Ogni ASL e/o distretto o struttura similare presente nella provincia nominerà inoltre 1 membro ogni 20 iscritti che farà parte del CDP. Il fiduciario di distretto e/o di ASL rappresenta a livello locale la C.I.Pe. esso dura in carica 4 anni e può essere sfiduciato con mozione motivata dai 2/3 dei presenti in assemblea . Titolo VI ACCORDI DECENTRATI
Art . 44 Nessun accordo o contratto o convenzione può essere stipulato in sede aziendale, provinciale o regionale, senza la comunicazione ed il successivo consenso dell’Esecutivo Nazionale. Trascorsi 30 giorni dalla comunicazione la sezione considererà , a tutti gli effetti , l’assenso come concesso dall’esecutivo nazionale .
Art . 45 Lo scioglimento della CIPe può avvenire solo su deliberazione del Congresso Nazionale che deciderà la destinazione dei fondi residui.
Art 46 Per tutto ciò che non è contemplato nel presente statuto, si fa riferimento alle norme di legge. NORME FINALI 1) Tutti i membri che subentrano per dimissioni, sfiducia o altra causa ai membri eletti in qualunque organo del presente statuto , restano in carica per il periodo restante al triennio valido per il mandato elettivo . Tutti i mandati elettivi sono propedeutici alle elezioni nazionali , pertanto tutti i mandati elettorali a qualsiasi livello e le relative nomine anche dell’ E.N. devono coincidere con le elezioni Nazionali . Quando la maggioranza dei Consiglieri Provinciali o Regionali si dimette contemporaneamente dalla carica o la stessa maggioranza dei rispettivi consigli viene meno per qualsiasi motivo, il Presidente Nazionale o il Segretario Nazionale ,sentito l’EN ,nomina un commissario pro-tempore con piene funzioni che subentra ai rispettivi consigli provinciali e regionali . La nomina di un commissario pro tempore può essere anche attuata dal Presidente Nazionale o dal Segretario Nazionale in caso di evidenti ed insanabili contrasti fra i membri dei consigli regionali o provinciali che creano turbamento al buon funzionamento degli organi periferici . Il commissario pro tempore entro i successivi 60 giorni dalla nomina indice nuove elezioni che devono svolgersi in ogni caso entro 90 giorni dalla nomina stessa . 2) L’Esecutivo Nazionale può conferire , per meriti sindacali , cariche onorarie a Pediatri che abbiano contribuito alla crescita della Pediatria . La carica onoraria può essere concessa anche per grandi meriti sindacali e il membro cui viene concessa tale carica può fare parte del CD con diritto di voto , il numero massimo di membri cui viene concessa tale carica onoraria non può essere superiore ad uno . Il membro cui viene concessa la carica onoraria per grandi meriti sindacali fa 17 parte automaticamente degli esecutivi provinciale e regionale della regione di appartenenza in soprannumero . 3) Gli iscritti che hanno ricoperto le massime cariche nazionali , Presidente e Segretario Nazionale purche’ in regola con il pagamento delle quote sindacali , rimangono sempre facenti parte, con diritto di voto, dei direttivi provinciali e regionali delle rispettive province e regioni di residenza , anche in soprannumero . 4) Nelle Regioni dove non e’ possibile creare gli organi periferici previsti dal presente statuto ( Collegio dei probiviri e dei revisori dei Conti) a causa di un numero di iscritti non sufficiente , le cariche , fino al raggiungimento di un numero congruo di iscritti , saranno assorbite dai rispettivi CD sia a livello regionale che provinciale su delega rispettivamente del Segretario Regionale e Provinciale . In ogni caso in prima costituzione di una nuova sezione regionale o provinciale il SN sentito l’EN , può delegare un nuovo iscritto della nascente federazione provinciale o regionale a svolgere temporaneamente la funzione di Segretario Provinciale o Regionale e le altre funzioni previste dai precedenti articoli, compresa l’apertura di conti correnti per la riscossione delle quote sindacali . Una volta nominato, lo stesso può delegare ad altri nuovi iscritti le funzioni previste dal presente statuto fino alla prima votazione valida per la elezione degli organismi su esposti , su specifica indicazione del Segretario Nazionale quando la quota degli iscritti raggiunge un numero minimo di iscritti sufficiente a coprire le principali cariche previste dal presente statuto sia a livello provinciale che regionale . 5) In caso di adesione di qualunque altro sindacato autonomo di Pediatri alla Confederazione Italiana Pediatri (C.I.Pe.) , lo stesso ne accetta integralmente gli organismi statutari , il presente statuto nazionale , le regole e le linee sindacali stabilite dagli organismi statutari della C.I.Pe . Con la adesione il sindacato autonomo subentrante rinuncia di fatto al suo precedente statuto sin dalla sua adesione alla C.I.Pe. 6) Ad ogni iscritto o membro è consentita una sola delega in sede di qualunque votazione . 7) Qualunque richiesta di iscrizione al sindacato si intende accettata, salvo diversa determinazione adottata dagli organismi locali ,entro 30 giorni dalla presentazione della domanda . In caso di richiesta respinta dagli organismi locali , una seconda richiesta di iscrizione puo’ essere formulata al Presidente Nazionale o al Segretario Nazionale che entro 30 giorni ,sentiti gli organismi locali convoca appositamente l’EN e ne comunica l’esito favorevole o negativo all’interessato . Non e’ ammessa la reiscrizione di iscritti che hanno subito l’espulsione dalla CIPe . E’ invece ammessa la reiscrizione di iscritti morosi solo dopo aver sanato la situazione debitoria nei confronti della Confederazione . 8) Entro il 30 Giugno di ogni anno si riunisce la COMMISSIONE VERIFICA POTERI che determina il numero dei Pediatri iscritti ad ogni Federazione Regionale,per i quali siano state regolarmente versate, entro i limiti previsti dal presente Statuto,le quote nazionali. Determina il numero dei voti spettanti ad ogni Federazione Regionale secondo i seguenti criteri:a) un voto per ogni Federazione Regionale;b)un voto ogni 50 Pediatri iscritti o frazione superiore a 26. La Commissione è composta da tre membri: il Segretario Nazionale,il Tesoriere Nazionale ,un membro nominato dall’Esecutivo Nazionale .Il presidente della commissione è il Segretario Nazionale o in sua assenza il vicesegretario nazionale,che è il responsabile della sua convocazione. I conteggi della commissione sono validi per un anno ed inviati per conoscenza a tutti i Segretari Regionali. 9) in qualunque votazione prevista dal presente statuto in caso di parita’ di voti viene eletto l’iscritto con maggiore anzianita’ di iscrizione al sindacato . 18 Regolamento del Congresso Nazionale CIPE 1)L’inaugurazione del congresso viene fatta dal Segretario Regionale della Regione sede del congresso. 2)Le candidature per la composizione dell’Ufficio di Presidenza del congresso devono essere presentate all’Esecutivo Nazionale riunito la sera antecedente il congresso e sottoposte alla Commissione Verifica Poteri per l’attestato di regolarità delle quote pagate. L’Esecutivo Nazionale designa la composizione dell’Ufficio di Presidenza del congresso (tre membri:Presidente , Segretario,Vicepresidente).I componenti degli organi elettivi nazionali non possono far parte dell’ufficio di presidenza. COMPITI ED ATTRIBUZIONI DELL’UFFICIO DI PRESIDENZA A)-Il Presidente dirige e coordina il dibattito,può essere sostituito momentaneamente dal vice. Le decisioni del Presidente in ordine allo svolgimento del dibattito, sono inappellabili e può consultarsi con gli altri membri. I componenti l’ufficio di presidenza non partecipano alla discussione,non possono presentare o sottoscrivere mozioni e non partecipano direttamente alle votazioni. Il Segretario redige i verbali e raccoglie le richieste di intervento che trasmette al Presidente. All’inizio dei lavori congressuali la Presidenza comunica i tempi ed i modi di attuazione dell’ordine del giorno del congresso-relazioni del Presidente Nazionale,Segretario Nazionale, Segretario Amministrativo Nazionale,temi,tavole rotonde,conferenze e quanto altro previsto nel programma del congresso. B)Discussione relativa alle relazioni: chi vuole intervenire deve iscriversi presso il Segretario,alla fine delle relazioni. C) Presentazione delle mozioni:il tempo utile per la loro presentazione è definito dalla Presidenza e comunque non può essere oltre le ore 20 del penultimo giorno del congresso. D) Ammissibilità delle mozioni:l’Ufficio di presidenza del congresso valuterà l’ammissibilità delle mozioni presentate che devono essere dattiloscritte o comunque scritte in maniera leggibile e firmate esclusivamente dal Segretario Regionale o delegato regionale o dai componenti gli organi statutari. Le mozioni possono essere ritirate in ogni momento fino a quando non siano poste a votazione. E)Il Presidente del congresso decide l’ordine di presentazione delle mozioni,il tempo per la lettura,la illustrazione e la discussione delle stesse . F)La votazione delle singole mozioni è a maggioranza semplice dei voti rappresentati al congresso. G)Presentazione e votazione del documento finale del congresso a maggioranza degli aventi diritto presenti. H)Chiusura del congresso.